Il contenuto della circolare n. 34 è riservato.
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Agli studenti
Si forniscono di seguito le misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenza e vigilanza.
1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli studenti, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita i medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il docente si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. La Corte dei conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. Pertanto, in caso di ritardo del docente all’ingresso in aula il collaboratore scolastico del piano prospiciente l’aula è tenuto alla sorveglianza degli alunni fino all’arrivo del docente. Spetta poi al docente di presentare le motivazioni del ritardo al Dirigente Scolastico.
2) VIGILANZA ALL’INGRESSO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA
Al fine di regolamentare l’ingresso degli studenti, precluso prima delle ore 7:55, si dispone che presso ciascun ingresso sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani o percorsi fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
3) VIGILANZA ALL’USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni al termine delle lezioni, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.
Si sottolinea inoltre che i docenti sono tenuti ad assicurarsi che nessun allievo si allontani prima dell’orario di uscita previsto.
4) VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO E AL CAMBIO DELL’ORA
La vigilanza durante l’intervallo spetta ai docenti in servizio in orario, che restano in classe o nelle sue immediate vicinanze o accompagnano e riportano in classe gli studenti e permangono nelle immediate vicinanze dello spazio assegnato per poter vigilare sugli studenti stessi. La vigilanza negli spazi esterni deve esercitarsi anche in merito al rispetto del divieto di fumo.
Agli studenti è fatto divieto durante l’intervallo di utilizzo dei servizi igienici e di allontanarsi dallo spazio assegnato.
I collaboratori scolastici hanno l’obbligo riconosciuto per legge (sentenza Corte dei conti sez. III 19/9/88) di vigilare nei corridoi e negli spazi comuni durante l’intervallo e nei cambi d’ora. Per favorire nelle classi l’eventuale cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.
5) VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
Durante il tragitto dall’aula alle palestre (anche all’esterno), ai laboratori, alle aule attrezzate e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio.
I laboratori e le palestre dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. In particolare, si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni comuni:
- prendere visione dei regolamenti degli specifici laboratori/palestre e attenersi ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;
- non utilizzare supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus;
- avere cura dei dispositivi e delle attrezzature presenti;
- indicare tempestivamente eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
- non modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi;
- accertarsi che le apparecchiature presenti siano spente o riposte se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo.
6) VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE
I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilanza degli studenti durante le uscite didattiche e di prevenzione dei comportamenti inadatti.
I genitori restano comunque responsabili del comportamento scorretto dello studente soprattutto in situazioni in cui va dato il dovuto rilievo all’autonomia del soggetto, il cui eventuale illecito deriva più che da una carenza di vigilanza da un deficit educativo imputabile alla famiglia (culpa in educando).
7) DOVERI DEGLI STUDENTI
Gli studenti sono tenuti al rispetto del Regolamento d’istituto e a seguire le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici, che assicurano con i docenti il buon funzionamento della scuola e che in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe nonché dei corridoi e dei servizi igienici durante le ore di lezione.
L’utilizzo degli smartphone è consentito solo ed esclusivamente a fini didattici e deve essere autorizzato dal docente.
Si confida nella collaborazione di tutti per una proficua attuazione di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di rispetto e di responsabilità.
Roma, 13 settembre 2024
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli
Istituto Matteucci